TUTTO QUELLO CHE C’E’ DA SAPERE SUL REGIME FORFETTARIO ANNO 2023

 

Oggi parliamo del Regime Forfettario. Per semplificare il concetto, abbiamo realizzato delle slide su Instagram che Facebook, che puoi consultare sui nostri profili!

 

In questo articolo di blog, trovi tutto il testo che abbiamo inserito per le slide, oltre ad alcuni piccoli approfondimenti!

 

Buona Lettura!

 

 

 Il regime forfetario è un regime fiscale agevolato, destinato alle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

 

Requisiti

  1. Aver conseguito ricavi o percepito compensi, nell’anno precedente, non superiori a 85.000 euro (il precedente importo di 65.000 euro è stato così modificato dalla legge di bilancio 2023). Se si esercitano più attività, occorre considerare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitata;
  2. Aver sostenuto spese per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro e quelle corrisposte per le prestazioni di lavoro rese dall’imprenditore o dai suoi familiari.

 

Reddito e Tassazione

 

Reddito Imponibile = ricavi x coefficiente di redditività - contributi previdenziali obbligatori

al reddito imponibile si applica un’unica imposta, nella misura del 15%

 

 

Avvio di una nuova Attività

Per chi avvia una nuova attività l’imposta sostitutiva è ridotta al 5% per i primi 5 anni di attività

Requisiti:

  1. Non aver esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare.
  1. L’attività da intraprendere non costituisce, in nessun modo, mera prosecuzione di altra precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso del periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni

 

Cause di cessazione del regime forfettario

Si fuoriesce dal regime forfettario a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno anche uno solo dei requisiti di accesso oppure si verifica una delle cause di esclusione;

Nel caso in cui però si va oltre i 100.000 euro di ricavi/compensi, si fuoriesce dallo stesso anno in cui quella soglia viene superata e, in tale circostanza, è dovuta l’iva a partire dalle operazioni effettuate che determinano lo sforamento del tetto.

 

Fatturazione Elettronica

  • E’ obbligato ad emettere fattura elettronica dal 1 luglio 2022 chi nel 2022 ha superato 25.000€ di ricavi.
  • Per tutti gli altri compresi quelli che nel 2022 hanno superato i 25.000 di ricavi l’obbligo della fatturazione elettronica scatta a partire dal 1 gennaio 2024.

 

Cause di Esclusione

Non possono accedere al regime forfettario:

 

  1. Le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito.
  1. I non residenti.
  1. I soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi.
  1. Gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente
  1. Le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni
  1. Coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro).

 

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